Decisione 26 novembre 1953 - 6 settembre 1954, n. 72

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Alta Corte per la Regione siciliana

 

Decisione 26 novembre 1953, n. 7 6 settembre 1954, n. 72

sul ricorso del Commissario dello Stato contro la legge approvata dallAssemblea regionale il 2 luglio 1953, concernente: « Istituzione in Roma di un ufficio della Regione Siciliana .

 

Presidente: PERASSI; Relatore: SELVAGGI; Estensore: CATINELLA; P. M.: EULA. - Commissario Stato (Avv. St. ARIAS) - Regione Siciliana (Avv.to ORLANDO CASCIO)

 

(omissis)

La legge approvata dall'assemblea regionale siciliana il 2 lu­glio 1953 concerne la istituzione in Roma di un ufficio alle di­rette dipendenze del Presidente della Regione allo scopo di espletare le funzioni di segreteria e di assistenza in rapporto alle esigenze degli organi regionali, e di assicurare a tutti i parlamentari nazionali e regionali un servizio di documentazione ed informazione sulla attivit della Regione siciliana e sui problemi che la interessano (art. 1). Allufficio sono assegnate o destinate in posizione di distacco non pi di cinque unit del personale proprio della Regione o presso la stessa ditaccato (art. 2).  Le spese attinenti al funzionamento dellufficio graveranno sui corrispondenti capitoli della Presidenza della Regione e su quelli comuni a tutte le amministrazioni centrali della Regione medesima (art. 3), in  seguito a variazioni di bilancio cui provveder l'Assessore per le fi­nanze (art. 4).

Con ricorso del 9 luglio 1953, il Commissario dello Stato ha contestato la legittimit costituzionale della legge per i seguenti motivi:

1) violazione dell'art. 14, lettera p) dello Statuto siciliano e dellart. 123 della Costituzione, avendo lAssemblea regionale legislazione esclusiva in materia di ordinamento degli uffici e degli enti regionali (art. 14, lettera p) Statuto), e dovendo limitare la sua attivit alla organizzazione interna della Regione (art. 123 Costituzione);

2) violazione dellart. 53 della Costituzione, secono il quale il titolo di membro del Parlamento, e quindi «parlamentare., spetta esclusivamente ai componenti della Camera depi deputati e del Senato,e non ai deputati regionali;

3) violazione dell'art. 81 della Costituzione, in quanto la legge fa gravare la spesa del nuovo ufficio sui capitoli del bilancio preventivo, che non prevede la istituzione dell'ufficio medesimo.

La Regione ha resistito al ricorso, rilevando nella sua memoria che « l'ambito della Regione , mentre dato dal territorio della stes­sa per i beni sottoposti alla legislazione regionale, data invece dalla appartenenza alla organizzazione interna della Regione per gli uffici da istituire con legge regionale; che la eventuale impropriet dell'uso del termine «parlamentare non concreta alcuna illegittimit costitu­zionale; che l'esigenza posta dall'art. 81 della Costituzione deve inten­dersi soddisfatta con la indicazione dei mezzi destinati a far fronte alle spese del nuovo ufficio.

Alla udienza pubblica del 26 novembre 1953 i difensori dello Stato e della Regione hanno insistito sulle rispettive tesi.

Il Procuratore generale ha concluso per laccoglimento del ricorso.

Infondata sembra allAlta Corte la lamentata violazione dellart. 14, lettera p) dello Statuto siciliano, e dellart. 123 della Costituzione della Repubblica. La istituzione in Roma di un ufficio con funzioni « di segreteria e di assistenza amministrativa in rapporto alle esigenze degli organi regionali nonch di documentazione ed informazione sull'attivit della Regione, non importa una organizzazione che esor­biti dall'ambito della Regione medesima, costituendo soltanto una misura di razionalizzazione nel funzionamento degli uffici di segreteria propri degli organi regionali, ispirata anche a ragioni di economia di spese.

Dalla formulazione dell'art. 1 e dei successivi articoli della legge impugnata si ricava, infatti, la limitatezza dei compiti assegnati al nuovo ufficio, coincidenti con quelli di precedenza esplicati, con mag­giore dispendio e disagio, dai segretari dei vari rami dell'amministrazione regionale, costretti a spostarsi frequentemente da Palermo a Roma: rimanendo assolutamente esclusa l'attribuzione di funzioni rappresentative nei confronti dell'amministrazione dello Stato.

Sul secondo motivo della impugnazione, l'Alta Corte osserva che la censura relativa alla espressione «parlamentari regionali non so­stanzia alcuna violazione di norme costituzionali, ma costituisce sol­tanto una impropriet terminologica. Non pu dubitarsi, peraltro, che il termine

« parlamento esclusivamente attribuito dalla Costituzio­ne alla riunione della Camera dei deputati e del Senato della Repub­blica.

Non sussiste, infine, la lamentata violazione dell'art. 81 della Co­stituzione. La legge impugnata non importa alcun aggravio di spesa cui debba farsi fronte con particolari nuove entrate, dovendosi trarre il personale del nuovo ufficio dagli esistenti organici dell'ammini­strazione centrale della Regione « in posizione di distacco . perci che le spese relative, per espressa disposizione dell'art. 3 « graveran­no sui corrispondenti capitoli della Presidenza della Regione e su quel­li comuni a tutte le amministrazioni centrali della Regione . Con­seguentemente, le variazioni di bilancio consisteranno nel fraziona­mento di capitoli gi esistenti, restando tali variazioni affidate all'As­sessore per le finanze.

poi da osservare che i capitoli di bilancio di previsione della Regione sono opportunamente formulati in modo da consentire modificazioni e sviluppi entro i limiti in cui si mantiene la legge im­pugnata, anche per ci che attiene alle spese relative ai locali, arre­damento, cancelleria, ed altro per il funzionamento dell'ufficio.

 

P.Q.M.

 

L'Alta Corte respinge il ricorso del Commissario dello Stato av­verso la legge,approvata dall'Assemblea regionale il 2 luglio 1953, con­cernente la istituzione in Roma di un ufficio della Regione siciliana.