Alta Corte per la
Regione siciliana
Decisione 26 novembre
1953, n. 7 6 settembre 1954, n. 72
sul ricorso del Commissario dello Stato contro
la legge approvata dallAssemblea regionale il 2 luglio 1953, concernente: «
Istituzione in Roma di un ufficio della Regione Siciliana .
Presidente: PERASSI; Relatore: SELVAGGI;
Estensore: CATINELLA; P. M.: EULA. - Commissario Stato (Avv. St. ARIAS) - Regione
Siciliana (Avv.to ORLANDO CASCIO)
(omissis)
La legge approvata dall'assemblea
regionale siciliana il 2 luglio 1953 concerne la istituzione in Roma di un
ufficio alle dirette dipendenze del Presidente della Regione allo scopo di
espletare le funzioni di segreteria e di assistenza in rapporto alle esigenze
degli organi regionali, e di assicurare a tutti i parlamentari nazionali e
regionali un servizio di documentazione ed informazione sulla attivit della
Regione siciliana e sui problemi che la interessano (art. 1). Allufficio sono
assegnate o destinate in posizione di distacco non pi di cinque unit del
personale proprio della Regione o presso la stessa ditaccato (art. 2). Le spese attinenti al funzionamento
dellufficio graveranno sui corrispondenti capitoli della Presidenza della
Regione e su quelli comuni a tutte le amministrazioni centrali della Regione
medesima (art. 3), in seguito a
variazioni di bilancio cui provveder l'Assessore per le finanze (art. 4).
Con ricorso del 9 luglio 1953, il
Commissario dello Stato ha contestato la legittimit costituzionale della legge
per i seguenti motivi:
1) violazione dell'art. 14, lettera p) dello Statuto siciliano e dellart.
123 della Costituzione, avendo lAssemblea regionale legislazione esclusiva in
materia di ordinamento degli uffici e degli enti regionali (art. 14, lettera p) Statuto), e dovendo limitare la sua
attivit alla organizzazione interna della Regione (art. 123 Costituzione);
2) violazione dellart. 53 della
Costituzione, secono il quale il titolo di membro del Parlamento, e quindi
«parlamentare., spetta esclusivamente ai componenti della Camera depi deputati
e del Senato,e non ai deputati regionali;
3) violazione dell'art. 81 della
Costituzione, in quanto la legge fa gravare la spesa del nuovo ufficio sui
capitoli del bilancio preventivo, che non prevede la istituzione dell'ufficio
medesimo.
Alla udienza pubblica del 26 novembre 1953
i difensori dello Stato e della Regione hanno insistito sulle rispettive tesi.
Il Procuratore generale ha concluso per
laccoglimento del ricorso.
Infondata sembra allAlta Corte la
lamentata violazione dellart. 14, lettera p)
dello Statuto siciliano, e dellart. 123 della Costituzione della Repubblica.
La istituzione in Roma di un ufficio con funzioni « di segreteria e di
assistenza amministrativa in rapporto alle esigenze degli organi regionali
nonch di documentazione ed informazione sull'attivit della Regione, non importa
una organizzazione che esorbiti dall'ambito della Regione medesima,
costituendo soltanto una misura di razionalizzazione nel funzionamento degli
uffici di segreteria propri degli organi regionali, ispirata anche a ragioni di
economia di spese.
Dalla formulazione dell'art. 1 e dei
successivi articoli della legge impugnata si ricava, infatti, la limitatezza
dei compiti assegnati al nuovo ufficio, coincidenti con quelli di precedenza
esplicati, con maggiore dispendio e disagio, dai segretari dei vari rami dell'amministrazione
regionale, costretti a spostarsi frequentemente da Palermo a Roma: rimanendo
assolutamente esclusa l'attribuzione di funzioni rappresentative nei confronti
dell'amministrazione dello Stato.
Sul secondo motivo della impugnazione,
l'Alta Corte osserva che la censura relativa alla espressione «parlamentari
regionali non sostanzia alcuna violazione di norme costituzionali, ma
costituisce soltanto una impropriet terminologica. Non pu dubitarsi,
peraltro, che il termine
« parlamento esclusivamente attribuito
dalla Costituzione alla riunione della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica.
Non sussiste, infine, la lamentata
violazione dell'art. 81 della Costituzione. La legge impugnata non importa
alcun aggravio di spesa cui debba farsi fronte con particolari nuove entrate,
dovendosi trarre il personale del nuovo ufficio dagli esistenti organici
dell'amministrazione centrale della Regione « in posizione di distacco .
perci che le spese relative, per espressa disposizione dell'art. 3 « graveranno
sui corrispondenti capitoli della Presidenza della Regione e su quelli comuni
a tutte le amministrazioni centrali della Regione . Conseguentemente, le
variazioni di bilancio consisteranno nel frazionamento di capitoli gi esistenti,
restando tali variazioni affidate all'Assessore per le finanze.
poi da osservare che i capitoli di
bilancio di previsione della Regione sono opportunamente formulati in modo da
consentire modificazioni e sviluppi entro i limiti in cui si mantiene la legge
impugnata, anche per ci che attiene alle spese relative ai locali, arredamento,
cancelleria, ed altro per il funzionamento dell'ufficio.
P.Q.M.
L'Alta Corte respinge il ricorso del Commissario
dello Stato avverso la legge,approvata dall'Assemblea regionale il 2 luglio
1953, concernente la istituzione in Roma di un ufficio della Regione
siciliana.